

........................................
........................................
Preambolo
Noi, popolo giapponese, per mezzo dei nostri rappresentanti nella Dieta
Nazionale, debitamente eletti, decisi ad assicurare per noi stessi e per
i nostri discendenti i frutti di una cooperazione pacifica con tutte le
Nazioni ed i doni della liberta in tutto questo Paese, e deliberato che
mai piu conosceremo gli orrori della guerra per colpa del Governo, proclamiamo
che il potere sovrano e detenuto dal popolo ed ordiniamo e stabiliamo
questa Costituzione, fondata sul principio universale che il governo e
un sacro mandato, la cui autorita e derivata dal popolo, i cui poteri
sono esercitati dai rappresentanti del popolo e i cui benefici sono goduti
dal popolo, e respingiamo e revochiamo tutte le costituzioni, le leggi,
le ordinanze e i regolamenti in contrasto con quanto qui stabilito.
Desideriamo la pace per tutti i tempi e pienamente consapevoli degli alti
ideali che presiedono alle umane relazioni e che muovono lfumanita, noi,
popolo giapponese, abbiamo deciso di fare assegnamento per la nostra sicurezza
e per la nostra sopravvivenza sulla giustizia e sulla buona fede dei popoli
del mondo amanti della pace. Noi desideriamo occupare un posto onorato
in una societa internazionale rivolta e decisamente orientata verso il
mantenimento della pace ed il bando per tutti i tempi dalla terra della
tirannia e della schiavitu, dellfoppressione e dellfintolleranza. Noi
riconosciamo e affermiamo che tutti i popoli hanno il diritto di vivere
in pace, liberi dal timore e dal bisogno.
Noi sosteniamo che nessun popolo e responsabile soltanto verso se stesso,
ma che, al contrario, le leggi della moralita politica sono universali
e che lfobbedienza a tali leggi incombe su tutti i popoli che vogliono
mantenere la loro sovranita e giustificare le loro relazioni sovrane con
gli altri popoli.
Per questi alti principi e scopi, noi popolo giapponese, impegnamo il
nostro onore nazionale, la nostra decisa volonta e tutte le nostre risorse.
CAPITOLO I. LfIMPERATORE
Art. 1. LfImperatore e il simbolo dello Stato e dellfunita del popolo;
egli deriva le sue funzioni dalla volonta del popolo, in cui risiede il
potere sovrano.
Art. 2. Il trono imperiale e dinastico e successorio in conformita alla Legge sulla Casa imperiale approvata dalla Dieta.
Art. 3. Per tutti gli atti dellfImperatore nelle questioni di Stato e necessario il parere e lfapprovazione del Gabinetto, ed il Gabinetto ne ha la responsabilita.
Art. 4. LfImperatore svolge soltanto quelle funzioni di Stato che sono previste nella presente Costituzione. Egli non ha in nessun caso poteri di governo. LfImperatore puo delegare le sue funzioni pubbliche nel modo previsto dalla legge.
Art. 5. Quando, in conformita alla Legge sulla Casa Imperiale, viene istituita una Reggenza, il Reggente esercita le sue funzioni pubbliche in luogo dellfImperatore. In tal caso, si applica il primo comma dellfarticolo precedente.
Art. 6. LfImperatore nomina il Primo Ministro che e stato designato dalla Dieta. LfImperatore nomina il Presidente della Corte Suprema che e stato designato dal Gabinetto.
Art. 7. LfImperatore, udito il parere e ottenuta lfapprovazione del Gabinetto,
svolge le seguenti funzioni pubbliche, in nome del popolo:
- promulgazione degli emendamenti alla Costituzione, delle leggi, dei
decreti del Gabinetto e dei trattati;
- convocazione della Dieta;
- scioglimento della Camera dei Rappresentanti;
- indizione delle elezioni generali dei membri della Dieta;
- attestazione della nomina e delle dimissioni dei ministri di Stato e
degli altri funzionari, come stabilito dalla legge, nonche del conferimento
dei pieni poteri e delle lettere credenziali agli ambasciatori ed ai ministri
plenipotenziari;
- attestazione delle amnistie, generali e speciali, delle commutazioni
di pena, della grazia e della riabilitazione;
- conferimento delle distinzioni onorifiche;
- attestazione delle ratifiche e degli altri atti diplomatici, come stabilito
dalla legge;
- ricevimento delle credenziali degli ambasciatori e dei ministri stranieri;
- rappresentanza dello Stato nelle cerimonie ufficiali.
Art. 8. Nessuna proprieta potra essere conferita alla Casa Imperiale, o da essa accettata o ceduta, senza lfautorizzazione della Dieta.
CAPITOLO II. LA RINUNZIA ALLA GUERRA.
Art. 9. Aspirando sinceramente ad una pace internazionale fondata sulla giustizia e sullfordine, il popolo giapponese rinunzia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della Nazione, ed alla minaccia o allfuso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie internazionali. Per conseguire, lfobbiettivo proclamato nel comma precedente, non saranno mantenute forze di terra, del mare e dellfaria, e nemmeno altri mezzi bellici. Il diritto di belligeranza dello Stato non sara riconosciuto.
CAPITOLO III. I DIRITTI E I DOVERI DEL POPOLO
Art. 10. I requisiti richiesti per la cittadinanza giapponese sono determinati dalla legge.
Art. 11. Non sara impedito al popolo il godimento di alcuno dei diritti fondamentali dellfuomo. Tali diritti fondamentali dellfuomo, garantiti al popolo dalla presente Costituzione, sono riconosciuti al popolo di questa e delle future generazioni come diritti eterni ed inviolabili.
Art. 12. Il godimento delle liberta e dei diritti garantiti al popolo dalla presente Costituzione sara conservato dalla continua vigilanza del popolo stesso, che si asterra da qualsiasi abuso di tali liberta e di tali diritti e ne curera lfutilizzazione per il pubblico benessere.
Art. 13. Tutte le persone che costituiscono il popolo saranno rispettate come individui. Il loro diritto alla vita, alla liberta ed al perseguimento della felicita, entro i limiti del benessere pubblico, costituiranno lfobiettivo supremo dei legislatori e degli altri organi responsabili del governo.
Art. 14. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e non vi dovra essere discriminazione alcuna nei rapporti politici, economici o sociali per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizioni sociali o di origini familiari. Ne i nobili, ne i titoli nobiliari riceveranno alcun riconoscimento giuridico. Nessun privilegio accompagnera qualsiasi conferimento di onorificenze,qualsiasi decorazione o distinzione, ne alcuno di tali conferimenti sara valido oltre la vita dellfindividuo che ne e attualmente titolare o che potra diventarlo in avvenire.
Art. 15. Il popolo ha il diritto inalienabile di scegliere i suoi rappresentanti
ed i suoi funzionari e di revocarli.
Tutti i rappresentanti ed i funzionari sono al servizio dellfintera comunita
e non di un qualche suo gruppo particolare. Il suffragio universale e
garantito agli adulti per lfelezione dei rappresentanti del popolo. In
tutte le elezioni sara mantenuta inviolata la segretezza del voto. Nessun
votante potra essere chiamato a rispondere, pubblicamente o privatamente,
della scelta fatta.
Art. 16. Ogni persona ha il diritto di petizione pacifica per il risarcimento
di danni, per la rimozione di pubblici ufficiali, per lfapprovazione,
lfabrogazione o lfemendamento di leggi, di ordinanze e di regolamenti,
e per qualsiasi reclamo in ordine ad altre questioni; ne alcuna persona
potra essere assoggettata ad un trattamento discriminatorio per aver assunto
lfiniziativa di una
simile petizione.
Art. 17. Ogni persona che abbia subito un danno per un atto illegale dfun pubblico funzionario ha il diritto di chiederne il risarcimento allo Stato od alla persona giuridica competente, secondo lemodalita stabilite dalla legge.
Art. 18. ? Nessuna persona sara tenuta in servitu di qualsiasi specie. La servitu involontaria, a meno che costituisca punizione di crimini, e proibita.
Art. l9. La liberta di pensiero e di coscienza e inviolabile.
Art. 20. La liberta di religione e garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa ricevera qualsiasi privilegio dallo Stato, ne esercitera ne qualsiasi potere politico. Nessuna persona sara obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione, rito o pratica religiosa. Lo Stato ed i suoi organi si asterranno dallfistruzione religiosa o da qualsiasi altra attivita religiosa.
Art. 21. Le liberta di riunione, di associazione, di parola e di stampa, e tutte le altre forme di espressione sono garantite. Non sara mantenuta alcuna censura, ne sara violato il segreto di qualsiasi mezzo di comunicazione.
Art. 22. Ogni persona avra la liberta di scegliere e di cambiare la sua residenza e di scegliere la sua occupazione, nei limiti in cui cio non sia in contrasto non il benessere pubblico. La liberta di tutte le persone di recarsi negli Stati stranieri e di abbandonare la propria cittadinanza sara inviolabile.
Art. 23. La liberta di insegnamento e garantita.
Art. 24. Il matrimonio sara basato unicamente sul consenso reciproco
di entrambi gli sposi e sara mantenuto attraverso una mutua collaborazione,
sulla base di eguali diritti per il marito e per la moglie.
Le leggi riguardanti la scelta del coniuge, i diritti di proprieta, lferedita,
la scelta del domicilio, il divorzio ed altre questioni relative al matrimonio
ed alla famiglia saranno formulate ispirandosi ai principi della dignita
individuale e dellfeguaglianza fondamentale dei sessi.
Art. 25. Ogni persona ha diritto alla salvaguardia di un livello minimo per la sua vita materiale e culturale. In ogni manifestazione dellfumana convivenza, lo Stato si sforza dfincoraggiare e di migliorare la protezione e la sicurezza sociale, nonche la salute pubblica.
Art. 26. Ogni persona avra il diritto di ricevere unfeguale educazione, corrispondente alle sue capacita, come stabilito dalla legge. Ogni persona sara obbligata ad assicurare che tutti i ragazzi e le ragazze, senza eccezione, posti sotto la sua protezione, ricevano lfistruzione elementare. Tale istruzione obbligatoria sara gratuita.
Art. 27. Tutte le persone hanno il diritto e il dovere di lavorare. Norme-tipo per le condizioni di lavoro, per i salari, gli orari ed il riposo saranno stabilite dalla legge. Lo sfruttamento della mano dfopera infantile e proibito.
Art. 28. ? Il diritto dei lavoratori ad organizzarsi, a contrattare e ad agire collettivamente e garantito.
Art. 29. Il diritto di proprieta o di possesso dei beni e inviolabile. I diritti della proprieta saranno definiti dalla legge, in conformita al benessere pubblico. La proprieta privata potra essere espropriata per utilita pubblica, dietro giusto compenso.
Art. 30. Il popolo e soggetto alle imposte secondo le modalita stabilite dalla legge.
Art. 31. Nessuno potra essere privato della vita o della liberta, od essere assoggettato ad una sanzione penale se non in conformita della procedura prevista dalla legge.
Art. 32. A nessuno puo essere negato il diritto di ricorrere agli organi giurisdizionali.
Art. 33. Nessuna persona sara arrestata eccetto che dietro mandato emesso dal magistrato competente, che specifichi il reato di cui si fa carico alla persona stessa, a meno che questfultima sia arrestata in flagranza.
Art. 34. Nessuno sara arrestato o detenuto senza essere subito informato dellfimputazione su lui pendente, e senza chfegli possa farsi immediatamente assistere da un avvocato. Nessuno potra essere detenuto in mancanza di motivi valevoli; inoltre, su richiesta di chiunque, i motivi stessi dovranno essere senza indugio precisati, in udienza pubblica, davanti al magistrato, alla presenza dellfimputato e del suo avvocato.
Art. 35. Il diritto di ognuno allfinviolabilita del domicilio, delle proprie carte e degli effetti personali, al riparo da perquisizioni, ispezioni e sequestri, non sara infirmato senza un mandato sufficientemente motivato, con la descrizione del luogo da perquisire e delle cose da sequestrare, o nelle condizioni previste nellfart. 33. Ogni perquisizione o sequestro sara effettuato dietro apposito mandato emesso per lo scopo specifico dal magistrato.
Art. 36. E assolutamente proibito al pubblico ufficiale infliggere torture e punizioni crudeli.
Art. 37. In tutti gli affari penali, lfimputato avra diritto ad un processo rapido e pubblico da parte di un tribunale imparziale. Gli sara data completa possibilita di esaminare tutte le testimonianze ed avra diritto ad un procedimento obbligatorio per ottenere testimonianze a suo vantaggio a spese pubbliche .In ogni tempo lfaccusato avra lfassistenza di un difensore competente; e se lfimputato non sara in grado di procurarsi il difensore stesso con i suoi mezzi, questo gli sara procurato dallo Stato.
Art. 38. Nessuno sara obbligato a testimoniare contro se stesso. Nessuna
confessione sara tenuta valida come elemento di prova se fatta sotto costrizione,
tortura o minaccia o dopo un prolungato arresto o detenzione.
Nessuno potra essere condannato o punito nei casi in cui lfunica prova
contro di esso sia costituita dalla sua confessione.
Art. 39. Nessuno potra essere imputato penalmente per un atto che era legale nel momento in cui era stato commesso, o per il quale esso era gia stato assolto, cosi come nessuno potra essere sottoposto a due giudizi per lo stesso reato.
Art. 40. Chiunque venga assolto, dopo essere stato arrestato o detenuto, potra richiedere i danni allo Stato, alle condizioni previste dalla legge.
CAPITOLO IV. LA DIETA
Art. 41. La Dieta e lforgano supremo del potere statale ed e il solo organo legislativo dello Stato.
Art. 42. La Dieta e formata da due Camere: la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri.
Art. 43. Ambedue le Camere sono costituite da membri eletti, rappresentanti tutto il popolo. Il numero dei membri di ciascuna Camera viene stabilito dalla legge.
Art. 44. I requisiti per essere elettore o membro di ciascuna delle due Camere sono stabiliti dalla legge. Non vi sara, pero, alcuna discriminazione per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizione sociale, di origine familiare, di educazione, di proprieta o di reddito.
Art. 45. La durata dellfufficio di membro della Camera dei Rappresentanti e di 4 anni. Pero tale durata puo essere abbreviata con lo scioglimento della Camera dei Rappresentanti.
Art. 46. La durata dellfufficio di membro della Camera dei Consiglieri e di 6 anni, ma le elezioni per ciascuna meta dei membri hanno luogo ogni 3 anni.
Art. 47. Le circoscrizioni elettorali, le procedure di votazione e tutti gli altri problemi attinenti allfelezione dei membri delle due Camere sono regolati dalla legge.
Art. 48.Nessuno puo essere membro delle due Camere contemporaneamente.
Art. 49. I membri di entrambe le Camere riceveranno adeguati compensi annuali dal Tesoro in conformita alla legge.
Art. 50. ? Salvo che nei casi stabiliti dalla legge, i membri di entrambe le Camere non potranno essere arrestati mentre la Dieta e in sessione. Qualsiasi membro arrestato prima dellfapertura della sessione sara lasciato in liberta durante il periodo della sessione stessa su richiesta della Camera.
Art. 51. I membri di entrambe le Camere non saranno tenuti responsabili al di fuori della Camera per i discorsi, i dibattiti o le votazioni fatte allfinterno della Camera.
Art. 52. La Dieta sara convocata almeno una volta lfanno in sessione ordinaria.
Art. 53. Il Gabinetto puo convocare la Dieta in sessione straordinaria. Quando un quarto, od una frazione maggiore, dei componenti dellfuna o dellfaltra Camera lo richieda, il Gabinetto e obbligato a procedere alla convocazione della Dieta.
Art. 54. Quando viene sciolta la Camera dei Rappresentanti, vi deve essere unfelezione generale dei membri della Camera dei Rappresentanti entro 40 giorni dalla data dello scioglimento, e la Dieta devfessere convocata entro 30 giorni dalla data delle elezioni. Quando viene sciolta la Camera dei Rappresentanti, la Camera dei Consiglieri deve aggiornare immediatamente i suoi lavori. Tuttavia il Gabinetto puo decidere, in caso di pericolo nazionale, di convocare la Camera dei Consiglieri in sessione straordinaria. I provvedimenti deliberati nel corso di una sessione, come quella menzionata nel comma precedente, hanno carattere provvisorio e sono colpiti da nullita, se non vengono approvati dalla Camera dei Rappresentanti nei 10 giorni successivi allfapertura della nuova sessione della Dieta.
Art. 55. Ciascuna Camera giudica le controversie elettorali relative ai suoi membri. Tuttavia, per poter privare un membro del suo seggio e necessaria una decisione assunta colla maggioranza di almeno due terzi dei membri presenti.
Art. 56. In entrambe le Camere non potranno essere trattate questioni se non e presente almeno 1/3 del totale dei membri. In ciascuna Camera, tutte le questioni saranno decise a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente stabilito dalla Costituzione. In caso di parita di voti, la persona che presiede decidera la questione.
Art. 57. In entrambe le Camere i dibattiti sono pubblici. Tuttavia, una riunione puo svolgersi a porte chiuse se due terzi, o piu, dei membri presenti adottino una risoluzione in tal senso. In ogni Camera si redige un processo verbale dei dibattiti. Tale processo verbale viene pubblicato ed e largamente distribuito, facendosi eccezione solo per i brani corrispondenti alle riunioni tenute a porte chiuse che si reputa debbano restare segreti. Su richiesta di un quinto, o piu, dei membri presenti, i voti dei membri in ordine a qualsiasi questione verranno menzionati nel processo verbale.
Art. 58. Ciascuna Camera sceglie il suo Presidente ed il suo Ufficio di presidenza. Ciascuna Camera adotta il suo Regolamento per le riunioni e per la procedura, nonche il suo Regolamento interno e puo punire disciplinarmente i suoi membri per violazione delle norme regolamentari. Tuttavia, per espellere un membro e necessaria una deliberazione presa a maggioranza dei due terzi, o piu, dei presenti.
Art. 59. Un disegno od una proposta di legge dive nta legge dopo lfapprovazione
da parte di entrambe le Camere, salvo quanto altrimenti stabilito dalla
presente Costituzione. Un disegno od una proposta di legge che e stato
approvato dalla Camera dei Rappresentanti e respinto dalla Camera dei
Consiglieri diventa legge quando e approvato una seconda volta dalla Camera
dei Rappresentanti con una maggioranza di due terzi, o piu, dei membri
presenti. Nonostante le disposizioni del comma precedente, la Camera dei
Rappresentanti puo convocare la riunione di una Commissione congiunta
delle due Camere, cosi come previsto dalla legge. Nel caso che la Camera
dei Consiglieri non si sia pronunciata definitivamente nei 6 giorni dal
ricevimento di un disegno o di una proposta di legge approvato dalla Camera
dei Rappresentanti, non tenendo conto delle vacanze parlamentari, la Camera
dei Rappresentanti puo decidere che tale omissione equivalga ad un rigetto
del disegno o della proposta menzionati da parte della Camera dei Consiglieri.
Art. 60. Il bilancio deve essere presentato prima alla Camera dei Rappresentanti. Quando, nellfesame del bilancio, la Camera dei Consiglieri assume una decisione diversa da quella della Camera dei Rappresentanti, e nel caso in cui una Commissione congiunta di entrambe le Camere, prevista dalla legge, non riesca a raggiungere un accordo, ovvero se la Camera dei Consiglieri non riesca a pronunciarsi definitivamente nei 30 giorni successivi a quello del ricevimento del bilancio approvato dalla Camera dei Rappresentanti (non comprendendovi le vacanze parlamentari), allora la decisione della Camera dei Rappresentanti sara considerata come decisione della Dieta.
Art. 61. Il secondo comma dellfarticolo precedente si applica anche allfapprovazione, da parte della Dieta, dei trattati che sono stati conclusi.
Art. 62. Ciascuna Camera puo svolgere delle inchieste in ordine alle questioni di governo e puo esigere la presenza e lfaudizione di testimoni, nonche la presentazione di documenti.
Art. 63. Il Primo Ministro e gli altri ministri di Stato possono in qualsiasi momento partecipare alle sedute di ciascuna delle due Camere allo scopo di prendere parte ai dibattiti sui disegni e le proposte di legge, senza tener conto se essi siano, o no, membri della Camera. Essi devono comparire dinanzi alla Camera quando e richiesta la loro presenza per dare risposte o spiegazioni.
Art. 64. La Dieta costituira una Corte di accusa, con i membri di entrambe le Camere, allo scopo di processare quei giudici contro i quali siano stati iniziati dei procedimenti di destituzione. Le questioni relative alla messa in stato dfaccusa saranno regolate dalla legge.
CAPITOLO V. - IL GABINETTO
Art. 65. Il potere esecutivo spetta al Gabinetto.
Art. 66. Il Gabinetto e costituito dal Primo Ministro, che ne assume la presidenza, e da altri ministri di Stato, come stabilito dalla legge. Il Primo Ministro e gli altri ministri di Stato devono essere dei civili. Il Gabinetto, nellfesercizio del potere esecutivo, e collettivamente responsabile verso la Dieta..
Art. 67. Il Primo Ministro e designato fra i membri della Dieta, con deliberazione della medesima. E tale designazione ha la precedenza nellfordine del giorno. Se la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Cons iglieri non si trovano dfaccordo, e se una Commissione congiunta di entrambe le Camere, come stabilito dalla legge, non riesce a raggiungere un accordo, ovvero la Camera dei Consiglieri non designi alcuno nel termine di 10 giorni dalla designazione compiuta dalla Camera dei Rappresentanti (non comprendendovi le vacanze parlamentari), la decisione della Camera dei Rappresentanti verra allora considerata come la decisione della Dieta.
Art. 68. Il Primo Ministro nomina i ministri di Stato. La maggioranza dei ministri deve essere scelta fra i membri della Dieta. Il Primo Ministro puo revocare discrezionalmente i ministri di Stato.
Art. 69. Se la Camera dei Rappresentanti approvera una mozione di sfiducia, o respingera una mozione di fiducia, lfintero Gabinetto dovra presentare le dimissioni, a meno che la Camera dei Rappresentanti non venga sciolta entro dieci giorni.
Art. 70. In caso di vacanza nella carica di Primo Ministro, o dopo la convocazione della Dieta in seguito ad unfelezione generale della Camera dei Rappresentanti, lfintero Gabinetto dovra presentare le dimissioni.
Art. 71. Nei casi menzionati nei due articoli precedenti, il Gabinetto continua nelle sue funzioni fino al momento in cui viene nominato un nuovo Primo Ministro.
Art. 72. Il Primo Ministro, in rappresentanza dellfintero Gabinetti non sottopone alla Dieta progetti di legge e relazioni su questioni attennenti alla vita nazionale e sulla politica estera; ed esercita la sorveglianza e il controllo sui vari rami dellfamministrazione.
Art. 73. Il Gabinetto, oltre alle funzioni amministrative di carattere
generale, deve:
- applicare lealmente le leggi e condurre gli affari dello Stato;
- dirigere le relazioni con lfestero;
- concludere i trattati. Deve ottenere pero la preventiva, o, in realizzo
alle circostanze, successiva approvazione della Dieta;
- emanare decreti allo scopo di tradurre in atto le disposizioni della
presente Costituzione e delle leggi. Pero, esso non puo includere disposizioni
penali in tali decreti, a meno che non sia autorizzato dalla legge;
- decidere in materia di amnistie generali, di amnistie speciali, di commutazioni
di pena, di grazia e di riabilitazione.
Art. 74. Tutte le leggi e tutti i decreti saranno firmati dal ministro di Stato competente e controfirmati dal Primo Ministro.
Art. 75. I ministri di Stato, durante il periodo in cui sono in carica, non sono soggetti ad azione giudiziaria senza il consenso del Primo Ministro; ma con cio non si menziona il diritto di iniziare tale azione.
CAPITOLO VI. IL POTERE GIUDIZIARIO
Art. 76. Il potere giudiziario nella sua totalita e attribuito alla Corte Suprema ed alle Corti inferiori istituite dalla legge. Non verra istituito alcun tribunale straordinario, ne potranno essere conferiti ad alcun organo o ente del Potere esecutivo poteri giudiziari in ultima istanza. Tutti i giudici sono indipendenti nellfesercizio delle loro funzioni e sono tenuti ad osservare soltanto la presente Costituzione e le leggi.
Art. 77. La Corte Suprema e dotata di potesta regolamentare, la forza della quale essa stabilisce le regole di procedura e di giurisdizione, le questioni relative agli avvocati, la disciplina interna dei tribunali e lfamministrazione degli affari giudiziari. I pubblici procuratori sono soggetti al potere di regolamentazione della Corte Suprema. La Corte Suprema puo delegare il potere di stabilire norme per le Corti inferiori alle Corti stesse.
Art. 78. La rimozione dei giudici potra essere effettuata soltanto in seguito alla formulazione di una pubblica accusa, tranne il caso che essi vengano dichiarati giudizialmente incapaci, per motivi mentali o fisici, di svolgere le loro funzioni. Nessuna azione disciplinare contro dei giudici puo essere svolta da un organo od ufficio dipendente dal Potere esecutivo.
Art. 79. La Corte Suprema e composta da un Presidente e da giudici, nel numero stabilito dalla legge; i giudici stessi, tranne il Presidente, sono nominati dal Gabinetto. La nomina dei giudici della Corte Suprema sara ratificata dal popolo in occasione della prima elezione generale della Camera dei Rappresentanti successiva alla loro nomina; e sara di nuovo sottoposta a ratifica in occasione della prima elezione generale della Camera dei Rappresentanti dopo un periodo di carica di 10 anni, e cosi via di seguito. Nei casi menzionati nel comma precedente, quando la maggioranza dei votanti indica che essi sono favorevoli alla revoca di un giudice, questi deve essere dimesso. Le questioni sottoposte a ratifica saranno stabilite dalla legge. I giudici della Corte Suprema verranno posti in pensione quando raggiungeranno i limiti di eta stabiliti dalla legge.
Art. 80.I giudici delle Corti inferiori saranno nominati dal Gabinetto scegliendoli in una lista redatta dalla Corte Suprema. Tutti questi giudici rimarranno in carica per un periodo di dieci anni, con il diritto ad essere riconfermati, nellfintesa che saranno posti in pensione quando raggiungeranno lfeta a tale scopo stabilita dalla legge. Essi riceveranno ad intervalli regolarmente stabiliti compensi adeguati, che non saranno diminuiti durante il periodo in cui resteranno in carica.
Art. 81. La Corte Suprema e la Corte di ultima istanza; essa avra il potere di decidere sulla costituzionalita di qualsiasi legge, decreto, regolamento od atto ufficiale.
Art. 82. I processi debbono svolgersi e le sentenze debbono esse- re emesse pubblicamente. Pero, nei casi in cui una Corte decida allfunanimita che la pubblicita e pericolosa per lfordine pubblico o per la morale, un processo puo essere svolto in udienza segreta; ma i processi per i reati politici e per i reati di stampa, nonche quelli concernenti i diritti del popolo sanciti nel Capitolo III della presente Costituzione, dovranno sempre essere svolti in udienza pubblica.
CAPITOLO VII. LE FINANZE
Art. 83. Il potere di amministrare le finanze pubbliche sara esercitato nei modi che la Dieta stabilira.
Art. 84. Non si potra introdurre alcuna nuova imposta, ne si potranno modificare quelle esistenti se non ad opera della legge, o secondo le procedure stabilite dalla legge.
Art. 85. Nessuna spesa sara effettuata, ne lo Stato assumera obbligazioni, se non nei modi autorizzati dalla Dieta.
Art. 86. II Gabinetto preparera e sottoporra alla Dieta, perche sia discusso e deliberato, un bilancio per ciascun anno finanziario.
Art. 87. Allo scopo di premunirsi contro imprevisti deficit di bilancio, la Dieta puo autorizzare lfistituzione di un fondo di riserva, il cui impiego e deciso dal Gabinetto, sotto la propria responsabilita. Il Gabinetto deve ottenere lfapprovazione successiva della Dieta per ogni pagamento effettuato con prelevamenti dal fondo di riserva.
Art. 88. Tutti i beni della Casa Imperiale sono proprieta dello Stato. Tutte le spese della Casa Imperiale sono approvate dalla Dieta, che vota gli accrediti corrispondenti nel quadro del bilancio statale.
Art. 89. Nessuna parte del denaro o della proprieta pubblica puo essere destinata per il beneficio o il mantenimento di una qualsiasi istituzione o associazione religiosa, o per qualsiasi scopo educativo, caritativo o di beneficenza che non sia sotto il controllo dello Stato.
Art. 90. Una revisione finale di tutte le spese e di tutte le entrate dello Stato sara effettuata ogni anno da una Commissione per la revisione dei conti e sottoposta dal Gabinetto alla Dieta durante lfanno finanziario immediatamente successivo al periodo cui la revisione si riferisce. Lforganizzazione e la competenza della Commissione per la revisione dei conti saranno determinate dalla Dieta.
Art. 91. Ad intervalli regolari ed almeno ogni anno, il Gabinetto presentera alla Dieta ed al popolo una relazione sullo stato delle finanze nazionali.
CAPITOLO VIII. LfAUTONOMIA LOCALE
Art. 92. Le norme concernenti lforganizzazione ed il funzionamento degli enti locali saranno stabilite dalla legge, in conformita ai principi dellfautonomia locale.
Art. 93. Gli enti pubblici locali costituiranno delle assemblee, quali loro organi deliberativi, in conformita alla legge. I principali funzionari esecutivi di tutti gli enti pubblici locali, i membri delle loro assemblee e tutti gli altri funzionari locali stabiliti dalla legge saranno eletti con voto popolare diretto nellfambito delle singole comunita.
Art. 94. Gli enti pubblici locali hanno il diritto di gestire i propri beni, i propri affari e la propria amministrazione e di redigere i propri statuti, nellfambito delle leggi.
Art. 95. La Dieta non puo approvare una legge speciale applicabile soltanto ad un ente pubblico locale senza il consenso della maggioranza degli elettori dellfente pubblico locale in questione, manifestata in conformita alla legge.
CAPITOLO IX. GLI EMENDAMENTI
Art. 96. Lfiniziativa per gli emendamenti da apportare alla presente Costituzione spetta alla Dieta, mediante il voto concorde dei due terzi dei membri di ciascuna Camera. Tali emendamenti saranno poi sottoposti al popolo per la ratifica, che richiedera il voto favorevole della maggioranza di tutti i voti espressi a quel fine, in un referendum apposito ovvero in occasione di elezioni stabilite dalla Dieta. Gli emendamenti, in tal modo ratificati, saranno immediatamente proclamati dallfImperatore in nome del popolo, quale parte integrante della presente Costituzione.
CAPITOLO X. LA LEGGE SUPREMA
Art. 97. I diritti umani fondamentali garantiti dalla presente Costituzione al popolo del Giappone sono il frutto della lotta che da epoche remote lfuomo conduce per la liberta. Essi hanno sopravvissuto a numerose e faticose prove e sono conferiti a questa ed alle future generazioni, col mandato di garantirne per sempre lfinviolabilita.
Art. 98. La presente Costituzione e la legge suprema del Paese. Nessuna legge, ordinanza, editto imperiale od altro atto del Governo contrario, in tutto od in parte, alle disposizioni qui enunciate avra validita e forza di legge. I trattati conclusi dal Giappone e il diritto internazionale vigente dovranno essere scrupolosamente osservati.
Art. 99. LfImperatore, il Reggente, i ministri di Stato, i membri della Dieta, i giudici e tutti gli altri pubblici funzionari sono obbligati a rispettare e a difendere la presente Costituzione.
** La traduzione italiana e stata controllata e aggiornata basandosi
sulla traduzione francese pubblicata, a cura del Ministero degli esteri
giapponese, nel numero del dicembre 1976 della rivista g Le vie au Japon
h
(Tokyo).
........................................
........................................
........................................
........................................
c 2009-2010 - OSIG.IT Edito dal Dott.Ventura Raffaello